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Insetti

Aspetti normativi attuali

La situazione legale relativa all'uso di insetti come cibo o mangime può essere piuttosto confusa. Questo articolo illustra le attuali basi giuridiche, ad esempio sui seguenti argomenti: Divieto di utilizzare le farine animali come mangime per il bestiame, Normativa vigente in materia di insetti per mangimi, Opuscolo dell'USAV sull'alimentazione con insetti vivi.

Indice

La situazione giuridico legale relativa all’uso degli insetti a scopo mangime, ma anche a scopo alimentare, può essere piuttosto confusa. In questo capitolo verrano descritte le nozioni di base, ma ulteriori informazioni sono disponibili nei vari link.

Divieto di utilizzare le farine animali per gli animali da allevamento

Le proteine animali come mangime sono state vietate già nel 1990 nell’ambito della lotta alla BSE (encefalopatia spongiforme bovina). Questi divieti sono stabiliti nell’Ordinanza sui sottoprodotti di origine animale(OSOAn, RS 916.441.22), che rientra nelle competenze dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’Unione Europea ha recentemente ammorbidito alcune disposizioni che dovrebbero essere presto adottate anche dalla Svizzera. La consultazione in merito è stata avviata nell’autunno del 2023 ed è attualmente in corso.

Normative vigenti in materia di insetti da mangime

Insetti lavorati

Gli insetti trasformati o lavorati, ovvero le larve morte o essiccate, la farina proteica e il grasso estratto, sono considerati farine animali in termini puramente legali e sono quindi soggetti ai regolamenti e alle linee guida della VTNP. L ‘allegato 4.1 dell’Ordinanza sui mangimi(OLAIA, SR 916.307.1) elenca le sostanze la cui immissione sul mercato o il cui utilizzo nell’alimentazione animale sono limitati o vietati, mentre la parte 3 fa riferimento agli articoli da 27 a 34 dell’Ordinanza svizzera sull’alimentazione animale. I divieti sono indicati nell’articolo 27 VTNP, le eccezioni generali nell’articolo 28, le eccezioni specifiche per gli animali da allevamento sono elencate negli articoli da 29 a 32 e le eccezioni per gli animali domestici negli articoli 33 e 34. Le specie di insetti che possono essere utilizzate per la produzione di proteine sono elencate nell’articolo 31a. Attualmente gli insetti possono essere somministrati solo agli animali acquatici (art. 31a).

Insetti vivi

La somministrazione di insetti vivi non è chiaramente regolamentata. In pratica, però, è quasi impossibile somministrare questi insetti al bestiame nel rispetto delle normative vigenti (ad esempio, l’ordinanza sul contenimento delle specie invasive di invertebrati; ESV, SR 814.912 Art. 5). Secondo l’USAV, non sono ancora disponibili informazioni sufficienti sui rischi dell’alimentazione con insetti crudi e non lavorati. Probabilmente, i rischi potenziali sono probabilmente superiori a quelli derivanti dall’ingestione di insetti “selvatici” da parte di polli o maiali.

La somministrazione di insetti a rettili o anfibi in terrari chiusi può essere più controllata nel settore degli animali domestici.

L’USAV ha pubblicato ulteriori informazioni sulla somministrazione di insetti vivi nell’opuscolo “Somministrare insetti vivi agli animali.

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